Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre componenti, nominati dal Consiglio regionale ai sensi della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27, di cui uno con funzioni di Presidente.

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Cosa fa

Il Consiglio di Amministrazione, sulla base degli indirizzi dettati dalla Regione: a) adotta lo Statuto; b) stabilisce le linee di indirizzo generale dell’Azienda e gli obiettivi pluriennali, assumendosi la responsabilità del loro conseguimento; c) approva il regolamento di amministrazione e contabilità, il regolamento del personale e la relativa dotazione organica, il regolamento per la tenuta dell’elenco degli esperti in materia di amministrazione e contabilità iscritti nel registro dei revisori nonché ogni altro regolamento avente efficacia esterna; d) approva, sentita la Conferenza dei sindaci, i piani annuali e pluriennali di attività e le relative modalità di finanziamento; e) approva, sentita la Conferenza dei sindaci, il bilancio preventivo nonché le relative variazioni; f) approva, sentita la Conferenza dei sindaci, il bilancio consuntivo di esercizio unitamente ad una relazione che illustri l'attività svolta ed i risultati conseguiti; g) nomina il Direttore ed il suo vicario per i casi di assenza o impedimento temporaneo, stabilendone il relativo trattamento giuridico ed economico; h) invia entro il mese di febbraio (2) di ogni anno al Consiglio e alla Giunta regionale una dettagliata relazione sulle attività aziendali svolte.

Last modified:  Wednesday, 21 September 2022