Organi statutari

Composizione dei vari Organi politici dell'Ente.

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Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre componenti, nominati dal Consiglio regionale ai sensi della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27, di cui uno con funzioni di Presidente.
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Presidente
Il Presidente, nominato dal Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale n. 39/2017, ha la rappresentanza legale e processuale dell’Azienda, che può demandare al Direttore.
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Direttore
Il Consiglio, entro novanta giorni dalla propria costituzione, nomina il Direttore; in caso di cessazione o revoca dell’incarico, la nomina deve intervenire entro sei mesi, con decorrenza dalla data della medesima.
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Revisore Unico dei Conti
Il Revisore unico dei conti ed il Revisore supplente sono nominati dalla Giunta regionale tra esperti in materia di amministrazione e contabilità iscritti nel registro dei revisori contabili e nell’apposito elenco istituito e disciplinato dal regolamento di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c).
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Comitato Tecnico
Presso l’Azienda è costituito il Comitato tecnico, composto da: a) il Direttore, con funzioni di presidente; b) il responsabile della struttura tecnica dell’Azienda; c) il responsabile della struttura del genio civile regionale competente per territorio o suo delegato; d) due esperti in materie tecniche e giuridiche nel settore dell’edilizia residenziale pubblica, nominati dalla Giunta regionale.
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